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LEGGE REGIONALE N. 10 DEL
18-03-1997
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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TITOLO I
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Classificazione Teseo dell'articolo |
REGIONI |
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(Integrazione scolastica)
1. La regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati
a garantire il diritto allo studio dei portatori di
handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche
di ogni ordine e grado così come previsti dalla
legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche
per l' integrazione scolastica degli handicappati)
ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di
rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo
il diritto degli utenti nel territorio regionale.
2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali,
provvedono in particolare:
a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale
di cui all' art. 4;
b) a garantire le condizioni necessarie all' integrazione
dei portatori di handicap in situazione di gravità
nei plessi scolastici;
c) a valorizzare l' esperienza dell' integrazione scolastica
di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma
di sperimentazione scolastica;
d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni
handicappati.
3. I Comuni provvedono alle attività di assistenza
scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio
1980, n. 42 << Norme organiche per l' attuazione del diritto
allo studio >>.
In particolare gli stessi provvedono:
a) agli adempimenti finalizzati all' abbattimento delle
barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione
alla vita scolastica dei portatori di handicap;
b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
di carattere collettivo, per l' integrazione
scolastica e per le attività collegate, comprese le
attività sportive, nonchè , in caso di impossibilità
di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto,
all' eventuale attribuzione di assegni di studio
o contributi per limitare l' aggravio economico
delle famiglie;
d) all' eventuale adeguamento dell' organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, ai sensi dell' art. 13,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) a garantire l' integrazione dei bambini handicappati
nelle scuole materne comunali anche con l' ausilio
di educatori specializzati per il sostegno e la
sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione
e di apprendimento.
Note:
Note all'art. 6
- La L.R. 9 giugno 1987, n. 16 è pubblicata nel BUR n.
121/87 (vedi art. 27 L.R. 7/95 che dispone che in attesa
degli accordi di programma, gli interventi in favore delle
USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell'art.
5 della L.R. 16/87, saranno confermati, nei limiti delle
somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga
delle convenzioni già in atto).
La L.R. 12 maggio 1980, n. 42 è pubblicata nel BUR n.
35/80.
L'art. 13, comma 1 e 2 della L. 104/92 casi dispongono:
Art. 13
Integrazione scolastica
L'integrazione scolastica della persona handicappata
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università si realizza, fermo
restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n.
360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modifcazioni,
anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e
le unità sanitarie locali nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della
sanità , sono fissati gli indirizzi per la stipulazione
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati nonchè a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale di dadattico;
c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università , per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali
e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
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ARTICOLO 17
Classificazione Teseo dell'articolo |
COMPETENZA |
(Barriera architettonica)
1. In materia di barriere architettoniche si applicano
le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Le USL provvedono affinchè i servizi che erogano
specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario
connesse agli handicap siano ubicati in locali
privi di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una
direttiva nella quale vengono indicati i servizi che
devono uniformarsi all' obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno
schema - tipo del certificato di collaudo da adottarsi da
parte dei Comuni per l' eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le attestazioni di abitabilità e agibilità sono subordinate
al collaudo di cui al comma 4.
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