Classificazione Teseo della Legge

Classificazione Teseo della Legge

RIABILITAZIONE SANITARIA
ASSISTENZA SOCIALE
HANDICAPPATI

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 18-03-1997
REGIONE PUGLIA

" NORME PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE
E L' INTEGRAZIONE SOCIALE
DEI PORTATORI DI HANDICAP".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 33
del 21 marzo 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 14 del 1998 Articolo 38

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 21 del 2000 Articolo 8

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

TITOLO I
INTERVENTI
Capo III
Inserimento nella scuola, nella formazione
professionale e nel lavoro

ARTICOLO 6

Classificazione Teseo dell'articolo

REGIONI
ASSISTENZA SCOLASTICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
LAVORO
HANDICAPPATI
COMPETENZA
UNITA' SANITARIE LOCALI
COMUNI

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 9 del 2000 Articolo 47

 (Integrazione scolastica)
 1.  La regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati
a garantire il diritto allo studio dei portatori di
handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche
di ogni ordine e grado così  come previsti dalla
legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche
per l' integrazione scolastica degli handicappati)
ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di
rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo
il diritto degli utenti nel territorio regionale.
  2.  Le USL, tenendo conto delle direttive regionali,
provvedono in particolare:
  a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale
di cui all' art. 4;
  b) a garantire le condizioni necessarie all' integrazione
dei portatori di handicap in situazione di gravità 
nei plessi scolastici;
  c) a valorizzare l' esperienza dell' integrazione scolastica
di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma
di sperimentazione scolastica;
  d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni
handicappati.
  3.  I Comuni provvedono alle attività  di assistenza
scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio
1980, n. 42 << Norme organiche per l' attuazione del diritto
allo studio >>.
  In particolare gli stessi provvedono:
  a) agli adempimenti finalizzati all' abbattimento delle
barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione
alla vita scolastica dei portatori di handicap;
  b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
  c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
di carattere collettivo, per l' integrazione
scolastica e per le attività  collegate, comprese le
attività  sportive, nonchè , in caso di impossibilità 
di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto,
all' eventuale attribuzione di assegni di studio
o contributi per limitare l' aggravio economico
delle famiglie;
  d) all' eventuale adeguamento dell' organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, ai sensi dell' art. 13,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  e) a garantire l' integrazione dei bambini handicappati
nelle scuole materne comunali anche con l' ausilio
di educatori specializzati per il sostegno e la
sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione
e di apprendimento.

 
Note:

          Note all'art. 6
              - La L.R. 9 giugno 1987, n. 16 è  pubblicata nel BUR n.
          121/87  (vedi  art.  27 L.R. 7/95 che dispone che in attesa
          degli accordi di programma, gli interventi in favore  delle
          USL  che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell'art.
          5 della L.R. 16/87, saranno confermati,  nei  limiti  delle
          somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga
          delle convenzioni già  in atto).
              La  L.R. 12 maggio 1980, n. 42 è  pubblicata nel BUR n.
          35/80.
              L'art. 13, comma 1 e 2 della L. 104/92 casi dispongono:
                                    Art. 13
                            Integrazione scolastica
              L'integrazione scolastica  della  persona  handicappata
          nelle  sezioni  e  nelle classi comuni delle scuole di ogni
          ordine e grado  e  nelle  università   si  realizza,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalle  leggi 11 maggio 1976, n.
          360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive  modifcazioni,
          anche attraverso:
              a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici
          con  quelli   sanitari,   socio-assistenziali,   culturali,
          ricreativi,  sportivi  e con altre attività  sul territorio
          gestite da enti pubblici o privati.
              A tale scopo gli enti locali, gli organi  scolastici  e
          le  unità   sanitarie  locali  nell'ambito delle rispettive
          competenze, stipulano  gli  accordi  di  programma  di  cui
          all'articolo  27  della legge 8 giugno 1990, n.  142. Entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          d'intesa con i Ministri per  gli  affari  sociali  e  della
          sanità ,  sono  fissati  gli  indirizzi per la stipulazione
          degli accordi di programma. Tali accordi di programma  sono
          finalizzati  alla  predisposizione,  attuazione  e verifica
          congiunta  di  progetti  educativi,  riabilitativi   e   di
          socializzazione   individualizzati   nonchè    a  forme  di
          integrazione  tra   attività    scolastiche   e   attività 
          integrative  extrascolastiche.  Negli accordi sono altresì 
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione  alle
          attività  di collaborazione coordinate;
              b)  la  dotazione  alle  scuole  e  alle università  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonchè   di
          ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione  e
          adattamento di specifico materiale di dadattico;
              c)  la  programmazione  da  parte  dell'università   di
          interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla
          peculiarità  del piano di studio individuale;
              d)    l'attribuzione,    con   decreto   del   Ministro
          dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della   presente   legge,  di  incarichi  professionali  ad
          interpreti da destinare alle università , per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
              e) la sperimentazione di cui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica  31  maggio  1974,  n. 419, da realizzare
          nelle classi frequentate da alunni con handicap.
              2. Per le finalità  di cui al comma 1, gli enti  locali
          e  le  unità   sanitarie  locali possono altresì  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di  avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
          l'integrazione, nonchè  l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale PUGLIA Numero 42 del 1980

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992 Articolo 13

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TITOLO I
INTERVENTI
Capo IV
Inserimento e partecipazione

ARTICOLO 17

Classificazione Teseo dell'articolo

COMPETENZA
UNITA' SANITARIE LOCALI
BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

 (Barriera architettonica)
 1.  In materia di barriere architettoniche si applicano
le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
  2.  Le USL provvedono affinchè  i servizi che erogano
specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario
connesse agli handicap siano ubicati in locali
privi di barriere architettoniche.
  3.  La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una
direttiva nella quale vengono indicati i servizi che
devono uniformarsi all' obbligo previsto dal comma 2.
  4.  La Regione redige, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno
schema - tipo del certificato di collaudo da adottarsi da
parte dei Comuni per l' eliminazione delle barriere architettoniche.
  5.  Le attestazioni di abitabilità  e agibilità  sono subordinate
al collaudo di cui al comma 4.

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